Enrico

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro

fonte: agenzie delle entrate

 

Roma, 5 novembre 2013
CIRCOLARE N. 32/E
Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette
Ufficio IVA
OGGETTO :Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 % al 22 %-
Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 il testo del decreto legge n. 63/2013 relativo alle Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia.
Nessuna significativa modifica rispetto al testo uscito dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso. Viene confermata la Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2013 e la proroga della Detrazione 50% per i lavori di ristrutturazione.

I lavori eseguiti su unità immobiliari singole potranno godere della Detrazione 65% fino al 31 dicembre 2013, più tempo, invece, per gli interventi “importanti” sui condomini, per i quali il termine ultimo per usufruire dello sconto fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014.

Per quanto riguarda la Detrazione 50%, invece, la proroga sarà fino al 31 dicembre 2013.

La legge 7 agosto 2012 n°134 “Conversione in legge, con successive modificazioni, del decreto legge 12 agosto 2012 n°83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicata in G.U. n°187 del 11/08/2012 è riportata per estratto limitatamente all’art.11 comma 2. Essa proroga al 30/06/2013 le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici con la medesima entità di detrazione (55%) che esse hanno avuto finora.

LEGGE 7 agosto 2012 , n. 134. Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n°83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11.
(G.U. n. 187 del 11/8/2012 ). In vigore dal 12/8/2012

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All’art.1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010 n°220 e successive modificazioni, le parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno 2013”.

Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) “Misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/6/2012, è riportato per estratto limitatamente all’art. 11 qui di seguito. Proroga al 30/6/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l’aliquota scenderà al 50% dal 1/1/2013. Inoltre proroga al 30/6/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e l’aliquota sale al 50% dal 26/6/2012. Infine riammette a far data dal 1/1/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/6/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11.
(G.U. n. 147 del 26/6/2012 – S.O. n. 129). In vigore dal 26/6/2012

 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Da sabato 17 settembre beni e servizi su cui è stata applicata fino a oggi l’aliquota IVA del 20% saranno ivati al 21%. Questo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della manovra bis di correzione ai conti economici dello Stato. L’obbligo, come noto, entra in questi casi in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U. (16 settembre).
Non vengono invece toccati dalla manovra i beni al 4 e al 10% la cui aliquota rimane tale e quale.

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